È sicuramente una garanzia di grande valore, poiché a fronte di un piccolo esborso, proprietario e inquilino vengono rimborsati delle perdite economiche subite a seguito del danneggiamento di un bene assicurato, causato da un evento dannoso il cui rischio è coperto dalla polizza stessa. Perché è importante che il proprietario richieda all’inquilino di stipulare una polizza di rischio locativo?
Quante liti succedono perché l’immobile viene danneggiato a causa di un incendio scaturito dal contenuto di proprietà dell’inquilino o da un altro evento garantito dalla polizza in questione? Un incendio che parte dal forno o da un altro elemento produttore di calore, la lavatrice che perde acqua, la televisione che scoppia, possono essere alcuni esempi di eventi dannosi che possono causare un serio danno all’immobile e al suo contenuto.
L’assicurazione per il rischio locativo permette di risarcire sia il proprietario sia l’inquilino. Al proprietario spetta la quota relativa al danno subito all’immobile, somma risarcita attraverso la relativa garanzia di rischio locativo per un importo pari al danno subito, fino ad un massimo indicato in polizza pari al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile; all’inquilino spetterà il rimborso del danno che il contenuto stesso ha subito.
Un estensione importante all’interno della polizza di rischio locativo riguarda la garanzia denominata “Ricorso Terzi”. Attraverso tale garanzia l’inquilino viene tenuto indenne dal corrispondere somme in qualità di risarcimento dovuto per un danno recato a cose di terzi a seguito di un sinistro verificatosi e coperto dalla polizza stessa.
La polizza può inoltre prevedere al suo interno una somma per il risarcimento all’inquilino dei danni che può subire a causa di un furto o di un tentato furto e l’estensione alla cosiddetta responsabilità civile del capo famiglia, garanzia attraverso la quale ogni membro facente parte dello stato di famiglia è tenuto indenne dal risarcire terzi per eventuali danni a loro causati nell’ambito dello svolgimento delle propria vita privata, compresa la conduzione dell’immobile stesso. Il proprio figlio che investe un pedone con la propria bicicletta, il proprio animale domestico che causa un danno ad un bene di terzi o allo stesso ospite, il vaso di fiori che cade dal proprio balcone non saranno più un motivo di cui preoccuparsi. |